Tramite il contratto di disponibilità viene offerta la possibilità di costruire e mettere a disposizione dell’amministrazione aggiudicatrice un’opera di proprietà privata da destinare all’esercizio di un pubblico servizio, a fronte di un corrispettivo. L’affidatario del contratto deve progettare e realizzare la struttura da destinarsi all’esercizio di un pubblico servizio, deve garantirne la costante fruibilità secondo gli standard definiti dalla PA, la perfetta manutenzione e la risoluzione degli eventuali vizi anche sopravvenuti.
Questa procedura non richiede imperativamente l’iniziale identificazione dell’area, ma permette invece ad un soggetto privato di adattare un immobile di sua proprietà per destinarlo ad un pubblico servizio, facendosi carico dei relativi costi e rischi.
Il soggetto privato è remunerato secondo le modalità indicate nell’art.160-ter del Codice degli appalti attraverso:
- un canone, detto “canone di disponibilità”, da versare soltanto in corrispondenza alla effettiva disponibilità dell’opera
- un eventuale riconoscimento di un contributo in corso d’opera, comunque non superiore al 50% del costo di costruzione dell’opera, solo nel caso in cui la PA intenda acquisire la struttura a fine contratto,
- un eventuale prezzo di trasferimento in caso di acquisto della struttura da parte PA; esso dovrà corrispondere al valore commerciale residuo della struttura tenendo conto dei canoni corrisposti e dell’eventuale contributo pubblico erogato in corso d’opera.
Il contratto di disponibilità può essere impostato secondo varie modalità:
- disponibilità di una struttura in linea con le caratteristiche tecniche e funzionali richieste dalla PA senza trasferimento di proprietà
- disponibilità di una struttura in linea con le caratteristiche tecniche e funzionali richieste dalla PA con trasferimento di proprietà alla PA a fine contratto senza ulteriore prezzo
- disponibilità di una struttura in linea con le caratteristiche tecniche e funzionali richieste dalla PA con corresponsione di un contributo in corso d’opera (non superiore al 50% dei costi di costruzione) e trasferimento di proprietà alla PA a fine contratto senza ulteriore prezzo di trasferimento finale
- disponibilità di una struttura in linea con le caratteristiche tecniche e funzionali richieste dalla PA con trasferimento di proprietà alla PA a fine contratto con corresponsione di un prezzo di trasferimento